Legislator Giurisprudenza & Legislazione
216.110 RLRFGBVORF CH-TI

Art. 32 RLRF Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF) - 1° aprile 1998

RLRF
Apri la fonte ufficiale Atto completo (134 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 32 RLRF · 1° aprile 1998

1 Nei casi di divisione di fondi, riunione di fondi o accrescimento di superfici, occorre produrre il tipo planimetrico di frazionamento o un piano speciale di mutazione allestito dal geometra revisore nella forma prescritta dall’ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU).

2 Il documento deve essere presentato in tre esemplari di formato A-4 (210x297 mm) unitamente alla richiesta di iscrizione, debitamente firmato dal geometra revisore, dalle parti interessate e munito della data di rilascio che non potrà essere superiore ad un mese.

3 L’ufficiale del registro fondiario ritorna al geometra revisore una copia del documento munita dell’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro fondiario.

Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)

← Art. 31 RLRF Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF) - 1° aprile 1998 Art. 33 RLRF →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →