Art. 32 RLRF Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF) - 1° aprile 1998
Art. 32 RLRF · 1° aprile 1998
1 Nei casi di divisione di fondi, riunione di fondi o accrescimento di superfici, occorre produrre il tipo planimetrico di frazionamento o un piano speciale di mutazione allestito dal geometra revisore nella forma prescritta dall’ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU).
2 Il documento deve essere presentato in tre esemplari di formato A-4 (210x297 mm) unitamente alla richiesta di iscrizione, debitamente firmato dal geometra revisore, dalle parti interessate e munito della data di rilascio che non potrà essere superiore ad un mese.
3 L’ufficiale del registro fondiario ritorna al geometra revisore una copia del documento munita dell’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro fondiario.
Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)