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Art. 2 Legge sul registro fondiario Legge sul registro fondiario

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Art. 2 Legge sul registro fondiario

1 Ogni circondario ha un ufficio del registro fondiario, che costituisce un servizio dell’ufficio dei registri.

2 Esso è diretto da un ufficiale nominato dal Consiglio di Stato; a giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali. [2]

3 Ulteriori disposizioni, segnatamente circa i requisiti di nomina, la supplenza del personale preposto nonché l’organizzazione dell’ufficio, sono stabilite dal regolamento di applicazione.

[2] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.

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