215.310
CH-TI
Art. 9 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 9 Regolamento sul prestito a pegno
Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca (cas setta di sicurezza o altro); l’ istituto che dispone delle necessarie misure di sicurezza può essere autorizzato dal Dipartimento a conservare gli oggetti nei suoi locali.