Legislator Giurisprudenza & Legislazione
215.310 CH-TI

Art. 9 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 Regolamento sul prestito a pegno

Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca (cas setta di sicurezza o altro); l’ istituto che dispone delle necessarie misure di sicurezza può essere autorizzato dal Dipartimento a conservare gli oggetti nei suoi locali.

← Art. 8 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno Art. 10 Regolamento sul prestito a pegno →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →