Legislator Giurisprudenza & Legislazione
215.310 CH-TI

Art. 7 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Regolamento sul prestito a pegno

All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’ istituto è tenu to a rilasciare al debitore un’ apposita polizza (ricevuta) contenente le indicazioni seguenti

a ) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’ indirizzo dell’ istituto di prestiti a pegno;

b) la descrizione esatta dell’ oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di identificazione;

c ) il numero progressivo del contratto;

d) l’ ammontare netto del mutuo;

e ) la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato.

← Art. 6 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno Art. 8 Regolamento sul prestito a pegno →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →