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CH-TI
Art. 7 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 7 Regolamento sul prestito a pegno
All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’ istituto è tenu to a rilasciare al debitore un’ apposita polizza (ricevuta) contenente le indicazioni seguenti
a ) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’ indirizzo dell’ istituto di prestiti a pegno;
b) la descrizione esatta dell’ oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di identificazione;
c ) il numero progressivo del contratto;
d) l’ ammontare netto del mutuo;
e ) la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato.