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Art. 6 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

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Art. 6 Regolamento sul prestito a pegno

L’ istituto deve tenere un registro in due esemplari, da custodire in luoghi separati, nel quale devono essere iscritte, per ogni contratto, le indicazioni di cui alle lett. a), c) , d), e), f), g), h) e l) dell’ art. 5, nonché la data de lla consegna e del ritiro dell’ oggetto dato in pegno e, se del caso, della vendita dello stesso.

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