Art. 5 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 5 Regolamento sul prestito a pegno
1 Per ogni prestito a pegno è richiesto un contratto in forma scritta, un esemplare del quale deve essere consegnato al debitore.
2 Il contratto, al quale va allegato un esemplare del presente regolamento, deve contenere le indicazioni seguenti
a ) il numero progressivo del contratto;
b ) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’ istituto di prestito a pegno;
c) le generalità e l’ indirizzo del debitore;
d ) la data della conclusione del contratto;
e) l’ ammontare netto del mutuo;
f) il tasso d’ interesse annuale e, se la durata del contratto è i nferiore a un anno, il tasso d’ interesse effettivo;
g ) l’ammontare annuale delle spese (amministrative e di custodia) e se la durata del cont ratto è inferiore a un anno, l’ ammontare effettivo delle stesse; [6]
h ) la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato;
i ) nel caso di rimborso anticipato, il diritto del debitore alla rem issione degli interessi e a un’ equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del mutuo rimasta inutilizzata;
l) la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno; se l’ oggetto è numerato, deve pure essere riportato il numero di identificazione.
3 Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi; esso è rinnovabile nei modi e nelle forme previsti dai cpv. 1 e 2.
[6] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.