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Art. 3 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

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Art. 3 Regolamento sul prestito a pegno

1 La domanda volta ad ottenere l’ autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno è presentata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (in seguito Dipartimento), accompagnata dai documenti seguenti

a ) curriculum vitae delle persone incaricate dell’ amministrazione e direzio ne dell’ istituto;

b ) … [2]

c ) estratto del casellario giudiziale;

d) attestazione dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento;

e ) attestazione comprovante il versamento integrale del capitale minimo richiesto o la prestazione della garanzia equivalente; [3]

f) attestazione comprovante l’ esistenza di una copertura per la responsabilità civile; [4]

g ) estratto del registro di commercio. [5]

2 Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari.

[2] Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.

[3] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[4] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[5] Lett. introdotta dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

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