Art. 3 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 3 Regolamento sul prestito a pegno
1 La domanda volta ad ottenere l’ autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno è presentata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (in seguito Dipartimento), accompagnata dai documenti seguenti
a ) curriculum vitae delle persone incaricate dell’ amministrazione e direzio ne dell’ istituto;
b ) … [2]
c ) estratto del casellario giudiziale;
d) attestazione dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento;
e ) attestazione comprovante il versamento integrale del capitale minimo richiesto o la prestazione della garanzia equivalente; [3]
f) attestazione comprovante l’ esistenza di una copertura per la responsabilità civile; [4]
g ) estratto del registro di commercio. [5]
2 Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari.
[2] Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.
[3] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
[4] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
[5] Lett. introdotta dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.