Art. 2 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 2 Regolamento sul prestito a pegno
1 L’ esercizio di un istituto di prestito a pegno è soggetto ad autorizzazione, la quale è rilasciata dal Consiglio di Stato se sono adempiuti i seguenti requisiti
a) le persone incaricate dell’ am ministrazione e direzione dell’istituto hanno l’ esercizio dei diritti civili, godono di ottim a reputazione, garantiscono un’ attività irreprensibi le e non si trovano in stato d’ insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
b) l’ istituto dispone di un capitale minimo di fr. 1'000'000.-- interamente liberato, oppure di una garanzia che gli consente di beneficiare di un finanziamento di pari importo; le due forme possono essere combinate fra di loro;
c) l’istituto ha un’ assicurazione per la responsabilità civile, il cui importo deve coprire il valore degli oggetti depositati in pegno, ritenuto un minimo di fr. 1'000'000.--; la copertura deve essere adeguata ogni anno ai valori in deposito. [1]
2 Non è considerato godere di ottima reputazione , rispettivamente garantire un’ attività irreprensibile in particolare colui che negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera da autorità giudiziarie a pene privative della libertà per reati intenzionali contrari alla dignità professi onale; per condanne subite all’ estero, si considerano solo quelle possibili anche secondo il diritto svizzero.
3 L’ autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni, e può esse re rinnovata su richiesta dell’ istituto.
[1] Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994, 659.