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Art. 17a Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

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Art. 17a Regolamento sul prestito a pegno

[15] Le disposizioni concernenti il capitale o la garanzia minimi non si applicano, sino alla scadenza dell’ autorizzazione, agli is tituti che già dispongono, all’ entrata in vigore della modif ica del 20 febbraio 2001, dell’ autorizzazione.

H. Entrata in vigore [16]

[15] Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[16] Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

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