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CH-TI
Art. 16 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 16 Regolamento sul prestito a pegno
1 L’ autorizzazione si estingue
a ) con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo;
b ) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;
c ) con la rinuncia del titolare;
d ) con la revoca.
2 In caso di estinzione dell’ autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art . 7, 8 e 9 de l regolamento della legge sull’ esercizio delle professioni di fiduciario; questa procedura si applica pure, in caso di sostituzione della cauzione, per lo svincolo della precedente cauzione. [14]
[14] Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.