Legislator Giurisprudenza & Legislazione
215.310 CH-TI

Art. 16 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 16 Regolamento sul prestito a pegno

1 L’ autorizzazione si estingue

a ) con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo;

b ) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;

c ) con la rinuncia del titolare;

d ) con la revoca.

2 In caso di estinzione dell’ autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art . 7, 8 e 9 de l regolamento della legge sull’ esercizio delle professioni di fiduciario; questa procedura si applica pure, in caso di sostituzione della cauzione, per lo svincolo della precedente cauzione. [14]

[14] Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.

← Art. 15 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno Art. 17 Regolamento sul prestito a pegno →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →