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Art. 15 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

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Art. 15 Regolamento sul prestito a pegno

1 Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’ istituto che non adempie più le condizioni richieste per il rilascio della stessa.

2 La revoca dell’ autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione da parte dell’ istituto degli obblighi stabiliti dal Codice civile svizzero, dalla legge federale sul credito al consumo e dal presente regolamento.

3 I n caso di esercizio di un istituto di prestito a pegno senza autorizzazione, il Dipartimento ordina tutte le misure atte a far cessare la situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell’attività da parte dell’istituto; è applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [13]

E. Estinzione dell’ autorizzazione

[13] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

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