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CH-TI
Art. 14 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 14 Regolamento sul prestito a pegno
1 Il Dipartimento punisce le infrazioni al Codice civile svizzero, alla legge federale sul credito al consumo e al presente regolamento con le seguenti misure disciplinari nei confronti delle persone incaricate dell’ am ministrazione e direzione dell’ istituto
a) l’ ammonimento;
b ) la multa sino a fr. 10 ’ 000. -- .
2 Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al consumo e del presente regolamento o viene a conoscenza di altre irregolarità, adotta i provvediment i necessari al ripristino dell’ ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.
III. Revoca dell’ autorizzazione