Art. 11 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 11 Regolamento sul prestito a pegno
1 Se il pegno non viene risc attato nel termine pattuito, l’ istituto diffida il debitore, con pubblicazione nel Foglio ufficiale e lettera raccomandata, a riscattarlo entro un termine di trenta giorni.
2 Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esec uzione preventiva, a cura dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del luogo in cui l’ istituto ha la sua sede, secondo le modalità previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per la re alizzazione dei beni mobili; l’ istituto ha il diritto di addebitare gli interessi sul capitale, decorrenti dalla scadenza del mututo sino al momento della vendita, al tasso stabilito dal contratto, nonché le spese di pubblicazione, di realizzazione e di custodia; l’ istituto non può far valere un credito personale. [9]
3 Il Dipartimento può delegare a te rzi, sotto la sua vigilanza, l’ organizzazione di aste; al proposito esso emana le necessarie disposizioni. [10]
4 L’ eccedenza della vendita spetta al debitore, il cui diritto si prescrive in cinque ann i; trascorso questo termine, l’importo è devoluto all’ istituto. [11]
[9] Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
[10] Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161.
[11] Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 - BU 1998, 161.