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Art. 10 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno

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Art. 10 Regolamento sul prestito a pegno

Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’ oggetto dato in pegno, rimborsando il mutuo e pagando gli interessi e le spese calcolati fino a tutto il mese corrente in cui avviene il riscatto.

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