215.310
CH-TI
Art. 10 Regolamento sul prestito a pegno Regolamento sul prestito a pegno
Art. 10 Regolamento sul prestito a pegno
Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’ oggetto dato in pegno, rimborsando il mutuo e pagando gli interessi e le spese calcolati fino a tutto il mese corrente in cui avviene il riscatto.