Art. 2 Regolamento concernente l’accoglienza degli adottandi Regolamento concernente l’accoglienza degli adottandi
Art. 2 Regolamento concernente l’accoglienza degli adottandi
[1] 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è l’Autorità cantonale unica ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 bis CC e l’Autorità centrale cantonale (ACC) giusta l’art. 3 LF-CAA.
2 L’UAP è competente
a) ad adempiere i compiti attribuiti all’Autorità cantonale centrale dall’art. 3 LF-CAA;
b) a sbrigare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1 bis CC);
c) a seguire il rapporto d’affiliazione fino all’adozione e vigilare sullo stesso;
d) ad effettuare gli accertamenti ed elaborare i pareri all’attenzione dell’Ufficio federale di giustizia, segnatamente in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli uffici di collocamento in vista d’adozione (art. 12 OAdoz), fornire dati statistici e stabilire i c osti della procedura d’adozione;
e) a nominare un esperto a rappresentanza dell’adottando (art. 268a ter CC);
f) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all’informazione (art. 268d CC).
[1] Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.