Regolamento concernente l’accoglienza degli adottandi
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
Il presente regolamento disciplina la procedura di autorizzazione all’accoglienza di adottandi e la relativa vigilanza.
[1] 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è l’Autorità cantonale unica ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 bis CC e l’Autorità centrale cantonale (ACC) giusta l’art. 3 LF-CAA.
2 L’UAP è competente
a) ad adempiere i compiti attribuiti all’Autorità cantonale centrale dall’art. 3 LF-CAA;
b) a sbrigare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1 bis CC);
c) a seguire il rapporto d’affiliazione fino all’adozione e vigilare sullo stesso;
d) ad effettuare gli accertamenti ed elaborare i pareri all’attenzione dell’Ufficio federale di giustizia, segnatamente in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli uffici di collocamento in vista d’adozione (art. 12 OAdoz), fornire dati statistici e stabilire i c osti della procedura d’adozione;
e) a nominare un esperto a rappresentanza dell’adottando (art. 268a ter CC);
f) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all’informazione (art. 268d CC).
[1] Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.
L’UAP, dopo verifica delle condizioni di cui all’art. 5 OAdoz, rilascia il certificato di idoneità.
[2] 1 In seno all’esame di valutazione dell’idoneità degli aspiranti all’adozione (art. 5 OAdoz), l’UAP verifica che essi abbiano partecipato al percorso formativo previsto.
2 Per l’organizzazione della formazione, l’UAP può far capo a partner esterni pubblici o privati con comprovata esperienza e con i quali concorderà il programma e i contenuti.
3 Su motivata richiesta degli aspiranti all’adozione, percorsi di formazione alternativi possono essere approvati dall’UAP se ritenuti parificati e idonei.
4 I costi di partecipazione alla formazione sono direttamente a carico degli aspiranti all’adozione.
[2] Art. modificato d al R 24.1.2018; in vigore dal 1 .1.2018 - BU 2018, 45.
Allo scadere della validità, della durata massima di tre anni (art. 6 OAdoz), il certificato d’idoneità può essere rinnovato per la durata di ulteriori tre anni, dopo nuovo esame delle condizioni di cui all’art. 5 OAdoz.
[3] L’UAP, dopo esame della documentazione di cui all’art. 7 OAdoz, rilascia agli aspiranti all’adozione l’autorizzazione per l’accoglienza di un determinato minore.
[3] Art. modificato d al R 24.1.2018; in vigore dal 1 .1.2018 - BU 2018, 45.
[4] Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’UAP verifica che gli aspiranti all’adozione si siano dichiarati disposti per scritto a seguire il percorso formativo anche durante il primo anno di accoglienza del minore.
[4] Art. modificato da l R 24.1.2018; in vigore dal 1 .1.2018 - BU 2018, 45.
Qualora sia necessaria l’entrata in Svizzera del minore prima del rilascio dell’autorizzazione, l’UAP emette una decisione di approvazione d’entrata.
[5] 1 Gli aspiranti all’adozione hanno l’obbligo di comunicare all’UAP ogni cambiamento importante della situazione, in particolare i cambiamenti nell’ambito della convivenza o nella comunità abitativa, nonché il cambiamento d’abitazione.
2 Essi hanno anche l’obbligo di comunicare entro dieci giorni all’UAP l’arrivo del minore.
[5] Art. modificato d al R 24.1.2018; in vigore dal 1 .1.2018 - BU 2018, 45.
[6] 1 L’UAP in seno alla procedura di autorizzazione, riscuote presso gli aspiranti all’adozione i seguenti emolumenti
– costi amministrativi apertura incarto: fr. 150.–;
– accertamento sociale: fr. 700.–.
2 Le spese relative ai costi amministrativi vengono fatturate al momento dell’apertura dell’incarto, quelle per l’accertamento sociale nella fase di verifica delle condizioni di idoneità.
3 Eventuali spese causate dall’intervento di partner esterni sono poste direttamente a carico degli aspiranti all’adozione.
4 Il disbrigo di domande relative all’informazione circa l’adottato (art. 268b CC), i genitori biologici e i loro discendenti diretti (art. 268c CC), così come la consulenza ai genitori biologici, ai discendenti diretti o all’adottato, possono essere posti a carico del richiedente nella misura di fr. 75.- ogni mezz’ora.
[6] Art. modificato d al R 24.1.2018; in vigore dal 1 .1.2018 - BU 2018, 45.
Le contravvenzioni di cui all’art. 11 OAdoz sono inflitte dalla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF). I casi di particolare gravità sono trasmessi al Ministero pubblico.
1 Contro le decisioni dell’UAP è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica. [7]
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
[7] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
Il regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d’adozione dell’8 novembre 1988 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [8]
Pubblicato nel BU 2013 , 411.
[8] Entrata in vigore: 15 ottobre 2013 - BU 2013, 411.