Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
[1] Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero.
Domanda d’ autorizzazione
[1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441 ; prece dente modifica: BU 2014, 456.
La domanda d’ autorizzazione deve essere corredata dall a documentazione prevista dall’art. 5 cpv. 3 dell’ Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’ estero (in seguito «ordinanza»).
La modifica delle c ondizioni per il rilascio dell’ autorizzazione presuppone una nuova richiesta.
1 Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi
a) paesi dell’ Unione europea, fr. 1000.--
b) altri paesi europei, fr. 3000.--
c) per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--.
2 Se l’ istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati.
L’ istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr. 500.--
Prima di una dec isione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’ Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento.
1 Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato.
2 Ottenuta l’ approvazione della Confederazione [2] il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [3]
Pubblic ato nel BU 2003 , 423 .
[2] Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424.
[3] Entrata in vigore: 1 6 dicembre 2003 - BU 2003, 423.