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Art. 4 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

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Art. 4 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

1 L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti

a) l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;

b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;

c) per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;

d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;

e) l’esatta designazione della sede del consultorio.

2 Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.

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