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CH-TI
Art. 4 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari
Art. 4 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari
1 L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti
a) l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;
b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;
c) per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;
d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;
e) l’esatta designazione della sede del consultorio.
2 Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.