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Art. 3 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

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Art. 3 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

1 Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.

2 Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).

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