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Art. 2 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

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Art. 2 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.

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