213.210
CH-TI
Art. 2 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari
Art. 2 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari
L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.