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Art. 2 ROPMA Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA)

ROPMA
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Art. 2 ROPMA

[10] Il Dipartimento delle istituzioni fissa il contributo per abitante nei limiti del preventivo dell’anno di riferimento.

[10] Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2009, 538; BU 2012, 618.

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