Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) (ROPMA)
Indice delle disposizioni (35)
Testo normativo (35 Articoli)
[3] Sono costituite le seguenti autorità regionali di protezione (ARP)
– ARP 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo
– ARP 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Mendrisio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Riva S. Vitale, Stabio
– ARP 3 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio del comune di Lugano
– ARP 4 con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Paradiso, Arogno, Bissone, Grancia, Melide, Morcote, Val Mara, Vico Morcote
– ARP 5 con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia
– ARP 6 con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d’Oro, Curio, Magliaso, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Pura, Tresa, Vernate
– ARP 7 con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca
– ARP 8 …
– ARP 9 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Isone, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri
– ARP 10 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Locarno, Muralto, Orselina
– ARP 11 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Losone, Ascona, Brissago, Centovalli, Onsernone, Ronco sopra Ascona, Terre di Pedemonte
– ARP 12 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Minusio, Brione s/Minusio, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Tenero-Contra, Verzasca
– ARP 13 con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Maggia, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo (Vallemaggia), Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio
– ARP 14 …
– ARP 15 con sede a Bellinzona e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino
– ARP 16 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Biasca, Riviera
– ARP 17 con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Acquarossa, Blenio, Serravalle
– ARP 18 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto
[3] Art. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2006, 412; BU 2008, 511; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109 e 277; BU 2015, 275.
[4] 1 Le seguenti ARP sono presiedute dalla medesima persona
– ARP 1 e 2;
– ARP 4 e 6;
– ARP 5, 7 e 9;
– ARP 11 e 13;
– ARP 16, 17 e 18. [5]
2 I comuni sede definiscono il comune competente a formalizzare l’assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori.
3 Qualsiasi contestazione in relazione agli accordi presi tra comuni nell’ambito dell’applicazione della legge sull’organizzazione in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 (in seguito: legge) deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza.
[4] Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[5] Cpv. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170; precedente modifica: BU 2015, 275.
[6] Per la procedura di assunzione del presidente valgono le disposizioni del comune designato conformemente all’art. 1a cpv. 2.
[6] Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[7] 1 Il presidente deve disporre della licenza in diritto o del master in diritto e di un’adeguata esperienza nell’ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o di una formazione nell’ambito della gestione dei conflitti.
2 Il comune sede di riferimento sottopone la proposta di assunzione al Consiglio di Stato per il preavviso ai sensi dell’art. 8 cpv. 4 legge.
[7] Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[8] 1 I requisiti di assunzione del presidente valgono anche per il suo supplente, fatta riserva per il grado di occupazione di cui all’art. 9 cpv. 1 legge, che non è applicabile al supplente.
2 Il supplente non può assumere mandati di patrocinio in procedure nell’ambito del diritto di protezione trattate dalle ARP in cui opera il presidente.
[8] Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[9] 1 La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita come segue
– per le ARP 1 e 2, l’ARP 3;
– per l’ARP 3, l’ARP 2;
– per le ARP 4 e 6, l’ARP 5;
– per le ARP 5, 7 e 9, l’ARP 4;
– per l’ARP 10, l’ARP 12;
– per le ARP 11, 12 e 13, l’ARP 10;
– per l’ARP 15, l’ARP 16;
– per le ARP 16, 17 e 18, l’ARP 15.
2 L’Autorità regionale viciniora delibera a numero completo (art. 10 cpv. 1 LPMA); il delegato comunale è quello del Comune sede dell’ARP.
[9] Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 386.
[10] Il Dipartimento delle istituzioni fissa il contributo per abitante nei limiti del preventivo dell’anno di riferimento.
[10] Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2009, 538; BU 2012, 618.
[11] 1 I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell’autorità regionale di protezione. [12]
2 I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all’aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall’Ufficio cantonale di statistica.
3 Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione [13] e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.
[11] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[12] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[13] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[14] I comuni del circondario dell’ARP mettono a disposizione dell’autorità le risorse adeguate per lo svolgimento dei loro compiti.
[14] Art. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109 e 277.
1 Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti
a) l’assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;
b) il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;
c) il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.
2 Nei limiti dell’organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato. [16]
[16] Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[18] 1 La remunerazione del presidente deve corrispondere almeno al minimo della classe 12 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato. [19]
2 L’indennità minima per il membro è stabilita come segue
– circondari fino a 12’000 abitanti fr. 5’000.–
– circondari da 12’001 a 24’000 abitanti fr. 8’000.–
– circondari da 24’001 a 36’000 abitanti fr. 11’000.–
– circondari oltre 36’000 abitanti fr. 14’000.–
3 I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100. – per interventi fino a due ore; fr. 150. – per la mezza giornata di lavoro e fr. 250. – per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.
[18] Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.
[19] Cpv. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.
[20] All’autorità regionale di protezione sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all’autorità di protezione dei minori e degli adulti.
[20] Art. modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 401; precedenti modifiche: BU 2012, 618; BU 2013, 277.
[21] 1 L’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) adotta le misure di protezione d’urgenza sui minorenni ai sensi dell’art. 32 della legge.
2 Vige la necessità di adottare misure di protezione d’urgenza quando il minore è senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato, in quanto essi sono defunti, ricoverati in una struttura, posti in detenzione, o in fuga, oppure qualora la salute o la vita del minorenne si trovi in serio pericolo.
3 La segnalazione all’UAP deve essere fatta dalla Polizia, dal servizio di autoambulanza o dal care team, nei giorni feriali dalle ore 18 alle ore 7, e nei giorni festivi e nei fine settimana 24 ore su 24. L’UAP comunica oralmente agli enti segnalanti la sua decisione.
4 Entro le ore 10 del primo giorno lavorativo l’UAP comunica in forma scritta la sua decisione all’autorità regionale di protezione competente, la quale verifica e decide sulla misura nel corso del giorno stesso.
[21] Art. introdotto dal R 17.2.2016; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 89.
1 L’autorità regionale di protezione [23] delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti. [24]
2 Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.
3 Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.
[23] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[24] Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[25] Le autorità regionali di protezione [26] e l’autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l’esercizio delle proprie funzioni.
[25] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[26] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[27] 1 La Camera di protezione del Tribunale di appello è l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 441 CC.
2 Essa
a) esercita la vigilanza generale sugli organi di protezione e sui loro membri e decide le sanzioni disciplinari nei loro confronti (art. 51 cpv. 1 e 2 legge);
b) emana le direttive generali, segnatamente sulla tenuta degli incarti e gli atti da presentare nella procedura di reclamo;
c) esercita altre competenze per il tramite dell’Ispettorato (art. 11).
[27] Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538; BU 2012, 618.
[28] L’Ispettorato
a) consiglia ed assiste le ARP e, ove necessario, impartisce le necessarie direttive puntuali;
b) ispeziona gli atti e i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle ARP;
c) studia e propone le norme o eventuali modifiche di norme;
d) vigila ad un’applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore e dell’adulto, segnala alla Camera di protezione le irregolarità passibili di sanzione e istruisce i procedimenti disciplinari (art. 10 cpv. 2 lett. a).
[28] Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618 .
[30] 1 La Camera di protezione
a) è l’autorità centrale di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA);
b) è l’autorità di esecuzione in caso di ritorno dei minori secondo l’art. 12 cpv. 1 LF-RMA.
2 Nell’esecuzione delle decisioni di cui al cpv. 1 lett. b, la Camera di protezione è coadiuvata dall’Ispettorato. Quest’ultimo organizza il ritorno del minore, se del caso con la collaborazione dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM), cercando di favorire un ritorno volontario (art. 12 cpv. 2 LF-RMA).
[30] Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[31] 1 L’autorità regionale di protezione [32] designa il curatore sentito l’interessato.
2 Riservato il caso d’urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all’interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell’autorità di protezione [33] che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.
[31] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[32] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[33] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[34] Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.
[34] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538.
[36] 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assume il ruolo di Ufficio delle curatele ai sensi dell’art. 4 della legge.
2 Riservato il principio di sussidiarietà, l’UAP assume l’esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.
3 …
4 I curatori dell’UAP non possono invocare i motivi di dispensa di cui all’art. 400 cpv. 2 CC; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.
5 Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l’attività dei curatori.
[36] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 410; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412; BU 2012, 618.
[37] 1 Ogni comune mette a disposizione dell’autorità regionale di protezione [38] , e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.
2 Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all’autorità di protezione [39] un adeguato numero di curatori professionisti.
[37] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412.
[38] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[39] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[40] 1 I curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.
2 All’assunzione del mandato l’autorità di protezione [41] definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato.
3 La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale.
4 Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno.
[40] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.
[41] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[42] 1 L’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti.
2 È riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora.
3 Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione [43] qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato.
4 Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.
Compiti particolari [44]
[42] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.
[43] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[44] Nota marginale introdotta dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.
1 Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.
2 L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.
[45] 1 L’adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d’intervento deciso dall’autorità regionale di protezione [46] . La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l’eventuale ridefinizione del piano.
2 Dove necessario può essere designato un capoprogetto.
3 L’autorità regionale di protezione [47] riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l’adeguatezza delle misure adottate.
[45] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[46] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[47] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
1 La compilazione dell’inventario incombe al curatore e al delegato dell’autorità regionale di protezione. [49] [50]
2 L’inventario va presentato prima possibile; l’autorità regionale di protezione [51] deve approvarlo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della misura.
3 Se richiesto dalle circostanze l’autorità regionale di protezione [52] o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio. [53]
4 Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l’inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.
[49] Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[50] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[51] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[52] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[53] Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
1 L’inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.
2 I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di “stima ufficiale”, ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.
3 La partecipazione a proprietà, come l’esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.
[54] 1 Ad istanza del curatore, l’autorità regionale di protezione [55] può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l’allestimento dell’inventario pubblico.
2 L’incarico di allestire l’inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.
3 Se l’iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell’attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.
4 Terminate le operazioni d’inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all’autorità regionale di protezione. [56]
5 Il curatore e l’autorità regionale di protezione [57] rimangono competenti per l’adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio.
[54] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[55] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[56] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[57] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
… [58]
[58] Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[59] 1 Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione [60] il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.
2 Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelato che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.
3 L’autorità regionale di protezione [61] approva i rendiconti entro il 30 giugno.
[59] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[60] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[61] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[63] Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell’approvazione dei conti compete all’autorità regionale di protezione. [64]
[63] Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
[64] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
-27 … [65]
[65] Art. abrogati dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.
Entrata in vigore [67]
[67] Nota marginale introdotta dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.
Norma transitoria [68]
1 La remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.
2 Per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’autorità di protezione [69] ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17.
3 Fintanto che l’autorità regionale di protezione [70] non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.– all’ora.
Norma transitoria [71]
I presidenti in carica al 1° gennaio 2013 possono essere confermati senza la procedura di concorso.
Pubblicato nel BU 2000 , 367.
[68] Norma transitoria introdotta dal R 19.2.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 109.
[69] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[70] Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
[71] Norma transitoria introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.