Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA) (LPMA)
Indice delle disposizioni (49)
Testo normativo (49 Articoli)
[2] La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.
[2] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[3] 1 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall’autorità regionale di protezione.
2 L’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.
[3] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[4] Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.
Ufficio delle curatele [5]
[4] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[5] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[6] Il Consiglio di Stato organizza l’Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.
[6] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione. [7]
2 Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.
[7] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. I comprensori sono sufficientemente popolati al fine di garantire l’occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori. [10]
2 L’autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l’applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell’adulto in genere. [11]
[10] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
[11] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[12] 1 L’autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.
2 Per ogni membro è designato un supplente.
3 Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.
[12] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[13] 1 Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).
2 La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.
3 Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell’autorità regionale di protezione ed un supplente.
4 Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell’autorità regionale di protezione. [14]
5 Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L’autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.
6 I membri e il segretario sono rieleggibili.
Requisiti dei membri dell’autorità regionale di protezione [15]
[13] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[14] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
[15] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[16] 1 Il presidente dell’autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto e il suo grado di occupazione non potrà essere inferiore all’80%. La funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell’ambito del diritto di protezione. Il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico. [17]
2 I membri dell’autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.
3 I membri dell’autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall’autorità di vigilanza.
Funzionamento dell’autorità regionale di protezione [18]
[16] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[17] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
[18] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 L’autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente. [19]
2 Di ogni seduta è tenuto verbale.
[19] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[20] Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell’autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.
[20] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 I membri dell’autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d’ufficio. [21]
2 Possono essere svincolati dal segreto d’ufficio con il consenso dell’autorità di vigilanza.
[21] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[22] Le competenze del presidente sono
a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell’autorità regionale di protezione;
b) convocare e dirigere le sedute dell’autorità regionale di protezione;
c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).
[22] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.
2 Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.
[23] 1 Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.
2 Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell’autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l’offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell’esecuzione delle misure di protezione.
[23] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[24] Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.
[24] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2009, 130.
1 I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.
2 I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell’autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti. [25]
3 Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.
4 Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell’accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.
[25] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento.
2 Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.
Costi della misura di protezione [26]
[26] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[27] 1 I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
2 Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità regionale di protezione.
3 Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati
a) presso l’interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato.
[27] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[28] L’autorità regionale di protezione può chiedere l’anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.
[28] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[29] Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le norme che seguono.
[29] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2013, 127.
1 L’autorità adotta d’ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.
2 … [30]
[30] Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 Il diritto di essere sentito è garantito.
2 … [31]
3 L’autorità può prescindere dall’audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.
4 Delle dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.
5 Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell’impedimento.
[31] Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[32] Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono ferie.
[32] Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.
1 Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.
2 L’autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.
… [33]
[33] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
L’assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell’autorità.
Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.
[34] 1 Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse
a) per l’approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–;
b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.
[34] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
L’autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.
[35] 1 Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC.
2 In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l’autorità medesima in assenza del membro interessato. L’autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto.
3 Ove sia ricusata l’intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa, decide l’autorità regionale di protezione viciniore; contro tale decisione è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell’intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. [36]
4 La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento. [37]
[35] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[36] Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
[37] Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
[38] 1 In caso di urgenza, quando l’autorità regionale di protezione competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio designato dal Consiglio di Stato.
2 L’autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto possibile.
[38] Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.
Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.
[39] L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.
[39] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
… [40]
[40] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[41] 1 In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.
2 Il giudice ai sensi dell’art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.
[41] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[42] Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.
[42] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2007, 580.
[43] L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.
[43] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
1 L’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato. [44]
2 Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.
[44] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
… [45]
[45] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l’interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull’assistenza sociopsichiatrica.
-47 … [46]
[46] Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2013, 127.
… [47]
[47] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010, 324.
[49] I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
Responsabilità [50]
[49] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[50] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[51] Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all’art. 454 cpv. 4 CC.
[51] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[52] 1 L’autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l’autorità di protezione nei confronti dei curatori.
2 Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [53]
2bis A complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l’autorità di vigilanza può destituire il presidente o il membro dell’autorità regionale di protezione. [54]
3 Il denunciante non è parte.
4 Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
[52] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[53] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[54] Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75.
[55] Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall’autorità in base alle nuove disposizioni.
[55] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
[56] Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.
[56] Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, [57] la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [58]
Pubblicata nel BU 2000 , 361.
[57] Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.
[58] Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.