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Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA) (LPMA)

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (49)

Testo normativo (49 Articoli)

LPMA

[2] La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

[2] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[3] 1 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall’autorità regionale di protezione.

2 L’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

[3] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[4] Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

Ufficio delle curatele [5]

[4] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[5] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[6] Il Consiglio di Stato organizza l’Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.

[6] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione. [7]

2 Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

[7] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. I comprensori sono sufficientemente popolati al fine di garantire l’occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori. [10]

2 L’autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l’applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell’adulto in genere. [11]

[10] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

[11] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[12] 1 L’autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

2 Per ogni membro è designato un supplente.

3 Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

[12] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[13] 1 Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

2 La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.

3 Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell’autorità regionale di protezione ed un supplente.

4 Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell’autorità regionale di protezione. [14]

5 Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L’autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

6 I membri e il segretario sono rieleggibili.

Requisiti dei membri dell’autorità regionale di protezione [15]

[13] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[14] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

[15] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[16] 1 Il presidente dell’autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto e il suo grado di occupazione non potrà essere inferiore all’80%. La funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell’ambito del diritto di protezione. Il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico. [17]

2 I membri dell’autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

3 I membri dell’autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall’autorità di vigilanza.

Funzionamento dell’autorità regionale di protezione [18]

[16] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[17] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

[18] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 L’autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente. [19]

2 Di ogni seduta è tenuto verbale.

[19] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[20] Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell’autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

[20] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 I membri dell’autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d’ufficio. [21]

2 Possono essere svincolati dal segreto d’ufficio con il consenso dell’autorità di vigilanza.

[21] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[22] Le competenze del presidente sono

a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell’autorità regionale di protezione;

b) convocare e dirigere le sedute dell’autorità regionale di protezione;

c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

[22] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.

2 Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.

LPMA

[23] 1 Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

2 Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell’autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l’offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell’esecuzione delle misure di protezione.

[23] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[24] Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

[24] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2009, 130.

LPMA

1 I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.

2 I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell’autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti. [25]

3 Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.

4 Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell’accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.

[25] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento.

2 Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

Costi della misura di protezione [26]

[26] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[27] 1 I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

2 Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità regionale di protezione.

3 Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati

a) presso l’interessato tenuto conto del suo fabbisogno;

b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;

c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato.

[27] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

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[28] L’autorità regionale di protezione può chiedere l’anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

[28] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[29] Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le norme che seguono.

[29] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2013, 127.

LPMA

1 L’autorità adotta d’ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.

2 … [30]

[30] Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

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1 Il diritto di essere sentito è garantito.

2 … [31]

3 L’autorità può prescindere dall’audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.

4 Delle dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.

5 Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell’impedimento.

[31] Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[32] Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono ferie.

[32] Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

LPMA

1 Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.

2 L’autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

LPMA

… [33]

[33] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.

LPMA

[34] 1 Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse

a) per l’approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–;

b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.

[34] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

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L’autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.

LPMA

[35] 1 Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC.

2 In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l’autorità medesima in assenza del membro interessato. L’autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto.

3 Ove sia ricusata l’intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa, decide l’autorità regionale di protezione viciniore; contro tale decisione è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell’intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. [36]

4 La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento. [37]

[35] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[36] Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

[37] Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

LPMA

[38] 1 In caso di urgenza, quando l’autorità regionale di protezione competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio designato dal Consiglio di Stato.

2 L’autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto possibile.

[38] Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

LPMA

Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.

LPMA

[39] L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

[39] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

… [40]

[40] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[41] 1 In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

2 Il giudice ai sensi dell’art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

[41] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[42] Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

[42] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2007, 580.

LPMA

[43] L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

[43] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

1 L’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato. [44]

2 Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.

[44] Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

… [45]

[45] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l’interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull’assistenza sociopsichiatrica.

LPMA

-47 … [46]

[46] Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2013, 127.

LPMA

… [47]

[47] Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010, 324.

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[49] I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

Responsabilità [50]

[49] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[50] Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[51] Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all’art. 454 cpv. 4 CC.

[51] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[52] 1 L’autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l’autorità di protezione nei confronti dei curatori.

2 Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [53]

2bis A complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l’autorità di vigilanza può destituire il presidente o il membro dell’autorità regionale di protezione. [54]

3 Il denunciante non è parte.

4 Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

[52] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[53] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[54] Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75.

LPMA

[55] Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall’autorità in base alle nuove disposizioni.

[55] Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

[56] Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

[56] Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

LPMA

Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, [57] la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [58]

Pubblicata nel BU 2000 , 361.

[57] Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.

[58] Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.

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