Art. 3 RSC Regolamento sullo stato civile (RSC)
Art. 3 RSC
1 L’Ufficio dello stato civile, preso atto del preavviso espresso dal Servizio circondariale dello stato civile (di seguito Servizio circondariale) interessato, può permettere la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i comuni del circondario che mettono a disposizione locali idonei gratuiti. [6]
2 I comuni che intendono mettere a disposizione locali idonei per la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate sul proprio territorio notificano tramite il Servizio circondariale interessato, il numero, le particolarità e la documentazione delle sale disponibili gratuitamente. In aggiunta a sale gratuite possono essere proposti locali particolari, soggetti al pagamento delle spese cagionate dal loro utilizzo. [7]
3 Le spese per la locazione di locali particolari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione cerimoniale, nonché quelle per i relativi disborsi, sono poste a carico dei fidanzati o dei partner direttamente dai comuni interessati, se del caso unitamente alle tasse della celebrazione del matrimonio effettuata dal Sindaco o dal Vicesindaco. [8]
4 I fidanzati e i partner devono essere informati al momento della riservazione del locale particolare delle spese che saranno poste a loro carico.
5 Il Servizio circondariale regola i dettagli. In caso di contestazioni decide in via definitiva l’Ufficio dello stato civile.
[6] Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
[7] Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.
[8] Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.