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Art. 8a LAC Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)

LAC
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Art. 8a LAC

[6] 1 … [7]

2 L’autorità di vigilanza sullo stato civile è l’autorità competente per proporre d’ufficio l’azione di annullamento dell’unione domestica registrata nel caso previsto dall’art. 9 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata.

3 La facoltà di cui al cpv. 2 può essere esercitata anche dalla municipalità dei Comuni di attinenza e di domicilio, i quali hanno diritto a stare in causa per conto proprio.

VII. Autorità competenti in materia provvisionale del CO [8]

[6] Art. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.

[7] Cpv. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[8] Nota marginale modificata dalla L 15.6.1937; in vigore dal 1.7.1937 - BU 1937, 205.

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