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Art. 39d LAC Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)

LAC
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Art. 39d LAC

[78] 1 Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele in materia di privazione e di ripristino dell’autorità parentale e le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni. [79]

2 Tanto in prima istanza quanto in sede di ricorso, l’autorità competente può pronunciare la privazione della custodia parentale, la curatela educativa o altre misure opportune anche quando fosse chiesta la privazione dell’autorità parentale o la revoca della stessa.

[78] Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[79] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

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