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Art. 39b LAC Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)

LAC
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Art. 39b LAC

[75] 1 L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele può adottare d'ufficio o a istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze; in questo ambito essa può decidere misure normalmente di competenza della delegazione tutoria.

2 L'autorità che ha pronunciato la decisione statuisce sulle spese.

[75] Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

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