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Art. 175 LAC Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)

LAC
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Art. 175 LAC

[157] Il Consiglio di Stato può autorizzare il Comune od il Patriziato, ad istanza della municipalità od amministrazione, a contrarre mutuo ed a costituire in pegno gli immobili del patrimonio privato dell’ente, ancorché non consentiti dai due terzi dei presenti all’assemblea (LOC, art. 31 e 61 cpv. 2), quando la risoluzione sia stata approvata dalla maggioranza assoluta e risulti d’altronde che l’operazione stessa è consigliabile nell’interesse dell’ente e finanziariamente giustificata.

[157] Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265.

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