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Art. 116 LAC Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)

LAC
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Art. 116 LAC

Se il muro comune non è atto a sostenere l’alzamento, quegli che vuol alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggior grossezza.

§. Il vicino che non ha contribuito all’alzamento può acquistare la comunione pagando la metà del valore così dell’alzamento come della maggior grossezza (311 CCT).

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