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Art. 22 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

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Art. 22 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

Il Consiglio sinodale

– esegue gli incarichi affidatigli;

– promuove la collaborazione fra le Comunità regionali;

– decide spese straordinarie non ripetibili fino a CHF. 10 000.- (diecimila) e fino a un massimo annuo di CHF. 20 000.- (ventimila); spese superiori devono essere approvate dal Sinodo;

– fa opera di mediazione fra le Comunità regionali in caso di conflitto;

– propone al consiglio della FCES i membri per le sue commissioni.

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