192.115
CH-TI
Art. 20 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Art. 20 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Per la modifica degli statuti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri del Sinodo e una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Qualora in una prima sessione non si raggiunga il minimo prescritto dei membri, il consiglio sinodale ne convoca una seconda, che può decidere a maggioranza di due terzi.
La seconda assemblea deve aver luogo al più tardi entro 30 giorni e non prima di 10 dalla precedente.