192.115
CH-TI
Art. 19 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Art. 19 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa. Su domanda di almeno 5 (cinque) membri dell’assemblea si procede a elezioni segrete. In caso di elezioni i diretti interessati devono astenersi dall’esprimere il proprio voto.