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Art. 19 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

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Art. 19 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa. Su domanda di almeno 5 (cinque) membri dell’assemblea si procede a elezioni segrete. In caso di elezioni i diretti interessati devono astenersi dall’esprimere il proprio voto.

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