Art. 17 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Art. 17 Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Le competenze del Sinodo sono le seguenti
– elegge il presidente e il vicepresidente;
– elegge i membri del Consiglio sinodale e il suo presidente;
– elegge i membri della Commissione di ricorso;
– elegge i delegati all’assemblea della FCES e i loro supplenti;
– elegge i membri delle commissioni speciali ed eventuali incaricati per scopi particolari;
– approva la gestione, i conti annuali, il preventivo ed eventuali prestiti;
– stabilisce le quote annue delle Comunità regionali per la CERT e altri eventuali contributi;
– decide con effetto vincolante per le Comunità regionali in merito alle proposte dei membri del Sinodo o del Consiglio sinodale;
– incarica il Consiglio sinodale di studiare determinate proposte;
– incarica un ufficio fiduciario per la revisione dei conti;
– tratta problemi di attività nella vita delle chiese (predicazione, missione, diaconia, ecumenismo), problemi di formazione cristiana e di impegno politico-sociale;
– delibera su eventuali unioni o suddivisioni territoriali delle Comunità regionali;
– approva eventuali revisioni degli statuti delle Comunità regionali a condizione che i presenti statuti e le leggi cantonali non vengano lesi;
– emana regolamenti e ordinamenti ecclesiastici;
– emana un regolamento sulla eleggibilità dei pastori e dei diaconi;
– modifica gli statuti della CERT.
Tutte le decisioni del Sinodo hanno effetto vincolante per le Comunità regionali e il Consiglio sinodale.