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Art. 3 Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

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Art. 3 Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

1 L' organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.

2 Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.

3 Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.

4 Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

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