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Art. 2 Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

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Art. 2 Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

1 La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse

a) stabiliscono le regole necessarie a lla loro organizzazione ed all' assolvimento dei rispettivi compiti;

b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

2 Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

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