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Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1 La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2 La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

1 La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse

a) stabiliscono le regole necessarie a lla loro organizzazione ed all' assolvimento dei rispettivi compiti;

b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

2 Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

1 L' organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.

2 Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.

3 Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.

4 Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Gli s tatuti fissano le condizioni d' appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.

Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

[1] Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.

[1] Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.

1 Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.

2 Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [2]

[2] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [3]

Pubblicat a nel BU 1997 , 437.

[3] Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.

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