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CH-TI
Art. 2 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968)
Art. 2 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968)
(1) Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.
(2) I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione Apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.
(3) Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’art. 4 della suddetta Convenzione del 23 settembre 1884.
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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968)
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