Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968)
Testo normativo (4 Articoli)
(1) Le Alte Parti contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione Apostolica del Ticino, stabilito dalla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884. Esse convengono parimenti di porre fine all’unione canonica della Chiesa Cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.
(2) Le Alte Parti contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’Ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.
(3) Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.
(4) La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la Chiesa Cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.
(1) Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.
(2) I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione Apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.
(3) Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’art. 4 della suddetta Convenzione del 23 settembre 1884.
Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti
la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884;
la Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.