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Art. 8 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

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Art. 8 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate in Bellinzona dentro il corso di tre mesi. [1]

Pubblicata nel BU 1884 , 171.

[1] Ratifiche avvenute il 2 dicembre 1884.

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