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Art. 7 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

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Art. 7 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa convenzione sieno pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose o da lasciti e cause pie, che secondo ragione, equità o consuetudine possono competere allo Stato del Ticino, ai corpi morali ed ai cittadini del Cantone come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e di Como.

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