191.150
CH-TI
Art. 7 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Art. 7 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa convenzione sieno pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose o da lasciti e cause pie, che secondo ragione, equità o consuetudine possono competere allo Stato del Ticino, ai corpi morali ed ai cittadini del Cantone come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e di Como.
← Art. 6 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Art. 8 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino →