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Art. 6 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Art. 6 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
L’ Amministratore apostolico avrà completa liber tà su tutto ciò che riguarda l’ordinamento, l’istruzione e l’ amministrazione del Seminario o Seminari del Cantone. Sarà per conseguenza in suo potere nominare e rimuovere i direttori, superiori e professori di tali istituti.
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Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
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