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Art. 5 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

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Art. 5 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di Pollegio la somma di franchi seimila (fr. 6000.-).

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