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Art. 4 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Art. 4 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
Cogli stessi fondi il Governo del Cantone Tici no si obbliga a costituire all’ Amministrazione apostolica propria del Cantone Ticino e direttamente dipendente dalla Santa Sede un patrimonio, il cui annuo reddito non sarà inferiore a franchi diciassettemila (fr. 17 000.-).
Questa somma, per franchi dodicimil a (fr. 12 000.-), costituirà l’assegno dell’ Amministrazione apostolica, e per franchi cinquemila (fr. 5000.-) sarà erogata per le spese occorrenti alla istituzione di cattedre di filosofia e teologia, destinate alla istruzione dei chierici di ambedue i riti, romano ed ambrosiano, intorno ai quali riti non sarà fatta alcuna innovazione.
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Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino
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