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Art. 3 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

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Art. 3 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

L’ Amministratore apostolico risiederà provvisoriamente in Balerna. Resta però convenuto che la sua sede definitiva dovrà essere in seguito stabilita in una delle città del cantone, che sarà scelta di comune accordo.

Il Governo del Cantone Ticino provvederà al detto Amministratore apostolico un alloggio conveniente coi fondi a ciò riservati.

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