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Art. 2 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

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Art. 2 Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

Il medesimo avrà piena libertà nella scelta del suo Vicario e del personale della sua cancelleria, come pure nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero.

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