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Art. 9 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)

RCCatt
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Art. 9 RCCatt

L’ufficio elettorale presiede le operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e procede alla proclamazione e alla pubblicazione dei risultati.

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