191.110
RCCATTLCDKKRKatt
CH-TI
Art. 9 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)
RCCatt
Art. 9 RCCatt
L’ufficio elettorale presiede le operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e procede alla proclamazione e alla pubblicazione dei risultati.