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CH-TI
Art. 8 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)
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Art. 8 RCCatt
1 Le schede di voto sono distribuite agli elettori dopo l’apertura dell’Assemblea e la costituzione dell’ufficio elettorale.
2 L’elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati; per la nomina del parroco possono essere usate schede stampate.
3 Per ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire; per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.
4 Le schede bianche e le schede nulle non sono computate; per i motivi di nullità si applica per analogia l’art. 41 cpv. 1 e 2 della legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP). [2]
[2] Cpv. modificato dal R 26.3.2025; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 79.