191.110
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CH-TI
Art. 7 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)
RCCatt
Art. 7 RCCatt
1 È eleggibile quale membro o supplente nel Consiglio parrocchiale e quale delegato della Parrocchia chi è iscritto nel catalogo parrocchiale; il delegato può essere membro o supplente del Consiglio parrocchiale.
2 Le candidature sono presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l’Assemblea oralmente.
3 Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita.
4 Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e viene convocata una nuova Assemblea per completare le nomine.