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191.110 RCCATTLCDKKRKatt CH-TI

Art. 7 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)

RCCatt
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Art. 7 RCCatt

1 È eleggibile quale membro o supplente nel Consiglio parrocchiale e quale delegato della Parrocchia chi è iscritto nel catalogo parrocchiale; il delegato può essere membro o supplente del Consiglio parrocchiale.

2 Le candidature sono presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l’Assemblea oralmente.

3 Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita.

4 Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e viene convocata una nuova Assemblea per completare le nomine.

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