Legislator Giurisprudenza & Legislazione
191.110 RCCATTLCDKKRKatt CH-TI

Art. 4 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)

RCCatt
Apri la fonte ufficiale Atto completo (25 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RCCatt

1 Gli edifici sacri possono essere messi a disposizione, con il consenso del Consiglio parrocchiale, per attività di interesse pubblico, se ciò non intralcia il normale esercizio del culto.

2 L’uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento approvato dall’Assemblea parrocchiale.

← Art. 3 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt) Art. 5 RCCatt →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →