191.110
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CH-TI
Art. 4 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)
RCCatt
Art. 4 RCCatt
1 Gli edifici sacri possono essere messi a disposizione, con il consenso del Consiglio parrocchiale, per attività di interesse pubblico, se ciò non intralcia il normale esercizio del culto.
2 L’uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento approvato dall’Assemblea parrocchiale.