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Art. 22 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)

RCCatt
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Art. 22 RCCatt

Per quanto non disciplinato nel presente capitolo, si applica per analogia la legge organica comunale, in modo particolare per

a) i supplenti (art. 81 LOC);

b) le dimissioni (art. 85 e 86 LOC);

c) la direzione e la validità della seduta e la chiamata dei supplenti (art. 94-98 LOC);

d) la validità delle decisioni e la loro revoca (art. 99 e 102 LOC);

e) la collisione di interesse e il divieto di prestazione (art. 100 e 101 LOC);

f) il verbale (art. 103 LOC);

g) l’ispezione degli atti e il rilascio di estratti (art. 105 LOC);

h) la pubblicazione delle risoluzioni (art. 111 LOC);

i) l’obbligo di informazione, di discrezione e di riserbo (art. 104 e 112 LOC); [10]

j) …; [11]

k) i principi della gestione finanziaria e della contabilità (art. 151 LOC).

[10] Lett. modificata dal R 24.6.2010; in vigore dal 27.8.2010 - BU 2010, 334.

[11] Lett. abrogata dal R 26.3.2025; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 79.

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