Art. 22 RCCatt Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (RCCatt)
Art. 22 RCCatt
Per quanto non disciplinato nel presente capitolo, si applica per analogia la legge organica comunale, in modo particolare per
a) i supplenti (art. 81 LOC);
b) le dimissioni (art. 85 e 86 LOC);
c) la direzione e la validità della seduta e la chiamata dei supplenti (art. 94-98 LOC);
d) la validità delle decisioni e la loro revoca (art. 99 e 102 LOC);
e) la collisione di interesse e il divieto di prestazione (art. 100 e 101 LOC);
f) il verbale (art. 103 LOC);
g) l’ispezione degli atti e il rilascio di estratti (art. 105 LOC);
h) la pubblicazione delle risoluzioni (art. 111 LOC);
i) l’obbligo di informazione, di discrezione e di riserbo (art. 104 e 112 LOC); [10]
j) …; [11]
k) i principi della gestione finanziaria e della contabilità (art. 151 LOC).
[10] Lett. modificata dal R 24.6.2010; in vigore dal 27.8.2010 - BU 2010, 334.
[11] Lett. abrogata dal R 26.3.2025; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 79.